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Art. 89a

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. L’USTRA gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC).
  2. I Cantoni forniscono all’USTRA i dati concernenti l’ammissione alla circolazione.
  3. Il controllo sui dati memorizzati nel SIAC spetta all’USTRA. .1
  4. L’USTRA definisce le interfacce tecniche e le procedure per l’allineamento dei dati.

Footnotes

  1. Per. non ancora in vigore.

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