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LCStr · Legge federale sulla circolazione stradale
Art. 89a
Art. 89
Art. 89b
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Art. 89a
Art. 89
Art. 89b
741.01
LCStr
Federal Act
1 ott 1959
Fonte originale
L’USTRA gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC).
I Cantoni forniscono all’USTRA i dati concernenti l’ammissione alla circolazione.
Il controllo sui dati memorizzati nel SIAC spetta all’USTRA. .
1
L’USTRA definisce le interfacce tecniche e le procedure per l’allineamento dei dati.
Footnotes
Per. non ancora in vigore.
↩
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