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Art. 25h

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. L’USTRA può autorizzare esperimenti di durata limitata con veicoli a guida autonoma. Può autorizzarli anche per veicoli che non necessitano di un conducente, senza che vengano definiti appositi tratti.
  2. Nel quadro dell’autorizzazione può prevedere deroghe alla vigente normativa sulla circolazione stradale. La sicurezza di tutti gli utenti della strada deve essere sempre garantita.
  3. I responsabili degli esperimenti predispongono la documentazione concernente gli esperimenti e i relativi risultati. L’USTRA pubblica i rapporti al riguardo. I responsabili garantiscono all’USTRA l’accesso a tutti i dati connessi agli esperimenti.
  4. In singoli casi l’USTRA può delegare ai Cantoni la decisione circa l’autorizzazione di esperimenti che non superano i confini regionali. L’USTRA stabilisce le condizioni per lo svolgimento di tali esperimenti.

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