Torna alla legge

Art. 19

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. I fanciulli che non hanno ancora compiuto sei anni possono circolare in velocipede su strade principali soltanto sotto la sorveglianza di una persona di almeno 16 anni.1
  2. Non possono circolare in velocipede le persone che non sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica oppure di una dipendenza. L’autorità può vietare a queste persone di circolare in velocipede.2
  3. Nello stesso modo, il Cantone di domicilio può vietare la circolazione al ciclista, che l’ha messa in pericolo gravemente o più volte o che ha circolato in stato di ebrietà. Il divieto è di un mese al minimo.3
  4. I ciclisti, sulla cui idoneità alla circolazione esistono dubbi, possono essere sottoposti a un esame.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291;FF 2010 7455).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291;FF 2010 7455).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 12571268art. 1;FF 1973 II 1053).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.