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Art. 15c

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. Le licenze di condurre hanno di norma una validità illimitata.
  2. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone domiciliate all’estero.
  3. L’autorità cantonale può limitare la durata di validità delle licenze di condurre se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate.

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