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Art. 12

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all’approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all’approvazione del tipo:
    1. le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velocipedi;
    2. i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicurezza della circolazione;
    3. i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di veicoli.
  2. I veicoli e gli oggetti sottoposti all’approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato.
  3. Il Consiglio federale può rinunciare all’approvazione del tipo svizzera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se:
    1. esiste un’approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d’esame e di equipaggiamento di valore equivalente a quelle vigenti in Svizzera; e
    2. sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.
  4. Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l’esame, il rilevamento dei dati, l’approvazione del tipo e la verifica successiva; disciplina la procedura e determina le tasse.

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