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Art. 101

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. Chiunque, all’estero, commette un’infrazione alle norme della circolazione o un’altra infrazione connessa alla circolazione, per la quale il diritto federale commina una pena privativa della libertà, ed è punibile secondo il diritto straniero, è perseguito nella Svizzera, a istanza delle competenti autorità straniere, in quanto risieda e dimori nella Svizzera e non accetti la giurisdizione penale straniera.
  2. Il giudice applica le disposizioni penali, ma non pronuncia pene privative della libertà, se il diritto del luogo dove l’infrazione è stata commessa non ne commina.

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