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Art. 26c

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. La ElCom gestisce un sistema informativo per i dati e lo struttura secondo le categorie di cui all’articolo 26a capoverso 2 lettere a e b, nonché capoversi 3 e 4.
  2. Garantisce un esercizio sicuro del sistema e protegge i dati contro qualsiasi accesso non autorizzato mediante misure organizzative e tecniche.
  3. Conserva i dati fino a quando ne ha bisogno, comunque non oltre dieci anni dalla loro fornitura. Successivamente, li mette a disposizione dell’Archivio federale. I dati di cui l’Archivio federale non ritiene necessaria l’archiviazione sono cancellati.

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