734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
Chi ha sede o domicilio in Svizzera, opera in un mercato all’ingrosso dell’energia elettrica dell’UE ed è tenuto a rilasciare informazioni alle autorità dell’UE o degli Stati membri ai sensi del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (Regolamento UE REMIT)1deve fornire contemporaneamente le medesime informazioni, nella stessa forma, anche alla ElCom.
Alla ElCom devono essere forniti, in particolare, dati concernenti:
le transazioni di prodotti all’ingrosso;
la capacità, la disponibilità e l’indisponibilità, nonché l’impiego di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica.
Alla ElCom devono inoltre essere fornite le informazioni privilegiate pubblicate ai sensi del Regolamento UE REMIT. La ElCom può stabilire il momento della fornitura di questi dati.
Inoltre devono essere comunicate alla ElCom la ditta o il nome, la forma giuridica nonché la sede o il domicilio. In alternativa, può essere fornito anche l’insieme di dati richiesto nell’UE per la registrazione in conformità al Regolamento UE REMIT.
La ElCom può consentire eccezioni all’obbligo d’informazione, in particolare quando si può presumere che i dati in questione siano di importanza marginale per i mercati dell’energia elettrica.
Sono considerati prodotti energetici all’ingrosso i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o in altro modo:
i contratti relativi al trasporto e alla fornitura di energia elettrica che non riguardino direttamente l’impiego di tale energia elettrica da parte dei consumatori finali;
i derivati relativi alla produzione, al commercio, alla fornitura e al trasporto dell’energia elettrica.
Footnotes
R (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ott. 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, testo conformemente a GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1. ↩
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