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Art. 13f

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. I gestori delle reti di distribuzione: a. notificano ai fini dell’ottenimento delle rimunerazioni di cui all’articolo 13e capoversi 2 e 3 per il proprio comprensorio: 1. mensilmente alla società nazionale di rete: potenza, ubicazione e data di messa in esercizio dei nuovi impianti di produzione allacciati, 2. annualmente alla ElCom: i dati di cui al numero 1 e l’importo annuo degli investimenti effettivamente eseguiti per potenziamenti della rete a bassa tensione dovuti alla produzione e al consumo; b. presentano ogni mese alla società nazionale di rete la domanda di rimunerazione di cui all’articolo 13e capoverso 3 e restituiscono la rimunerazione ai produttori; c. indicano ogni anno nel rapporto di gestione le rimunerazioni ricevute e i potenziamenti di rete effettuati; d. elaborano basi unitarie per le rimunerazioni di cui all’articolo 13e capoverso 3.
  2. La società nazionale di rete:
    1. versa l’anno successivo ai gestori delle reti di distribuzione le rimunerazioni richieste secondo l’articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEl;
    2. riferisce ogni anno alla ElCom in merito alle rimunerazioni versate.
  3. La ElCom:
    1. esamina e approva le domande di rimunerazione secondo l’articolo 15b capoverso 3 LAEl;
    2. effettua controlli a campione sull’esecuzione dell’articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEl;
    3. disciplina il trattamento delle rimunerazioni per i potenziamenti della rete secondo l’articolo 13e capoverso 4 nell’ambito delle immobilizzazioni dei gestori di rete.

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