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Art. 13b

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. Una misura innovativa per reti intelligenti è tale se consente di sperimentare e utilizzare metodi e prodotti innovativi del settore ricerca e sviluppo al fine di rendere in futuro la rete più sicura, performante o efficiente.
  2. I costi di tali misure sono computabili fino a un importo massimo dell’1 per cento dei costi di esercizio e del capitale del gestore di rete computabili nell’anno corrispondente, ma non oltre i seguenti importi annui:
    1. un milione di franchi per misure innovative della società nazionale di rete; e
    2. 500 000 franchi per misure innovative degli altri gestori di rete.
  3. I gestori di rete documentano le proprie misure innovative e pubblicano la documentazione. Essi descrivono segnatamente il progetto, il metodo da applicare, i vantaggi previsti e ottenuti nonché le spese. La ElCom può stabilire requisiti minimi.

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