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Art. 29a

732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
  1. Il Consiglio federale ha le seguenti competenze:
    1. nomina i membri della Commissione e il suo presidente nonché il suo vicepresidente;
    2. nomina il Servizio di revisione;
    3. approva i rapporti annuali;
    4. dà lo scarico alla Commissione;
    5. se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione.
  2. Il DATEC ha le seguenti competenze:
    1. emana un regolamento sull’organizzazione dei Fondi, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché le relative condizioni;
    2. e c.1 .
    3. 2 su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all’articolo 23 lettera qbis.
  3. L’UFE è competente per la preparazione e l’esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC.

Footnotes

  1. Abrogate dalla cifra I dell’O del 24 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 4213). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 821).

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