Torna alla legge

Art. 23a

732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
  1. Il comitato della Commissione e i comitati elaborano basi decisionali per la Commissione.
  2. Il comitato della Commissione gestisce in particolare gli affari correnti su mandato della Commissione e ne prepara le decisioni.
  3. Il comitato per gli investimenti è competente in particolare per la sorveglianza sull’amministrazione del patrimonio e l’elaborazione e attuazione della strategia d’investimento.
  4. Il comitato per il controllo dei costi è competente in particolare per l’allestimento dello studio sui costi e la sua verifica.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.