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Art. 21

732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
  1. La Commissione si compone di dieci membri al massimo.
  2. Il comitato della Commissione si compone di quattro membri ed è formato:
    1. dal presidente della Commissione;
    2. da un membro della Commissione proposto dai proprietari; e
    3. dai presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi.
  3. Il comitato per gli investimenti e il comitato per il controllo dei costi si compongono ciascuno di 8–12 membri. Entrambi i comitati sono composti da membri della Commissione e altri specialisti nominati dalla Commissione.
  4. La presidenza e la vicepresidenza della Commissione, nonché la presidenza del comitato della Commissione e dei comitati, sono esercitate da membri indipendenti della Commissione (art. 21a cpv. 1).

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