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Art. 20a

732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
  1. I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono nominati dal Consiglio federale.
  2. I membri dei comitati e l’Ufficio sono nominati dalla Commissione.
  3. La durata del mandato è di quattro anni e coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Essa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
  4. Il mandato dei membri della Commissione e dei comitati, nonché dell’Ufficio e del Servizio di revisione nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima.
  5. Ai membri della Commissione e dei comitati si applica per analogia la limitazione della durata della funzione di cui all’articolo 8i dell’ordinanza del 25 novembre 19981sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).

Footnotes

  1. RS 172.010.1

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