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Art. 14b

732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
  1. I proprietari allestiscono, all’attenzione della Commissione, un conteggio finale dei costi di disattivazione e di smaltimento accumulati e da essi coperti.
  2. La Commissione approva il conteggio finale e compensa le differenze tra i versamenti già effettuati e i costi effettivamente accumulati.
  3. Le risorse dei Fondi sono versate solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi.
  4. Il proprietario può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o se compensarlo nell’ambito dei contratti di assicurazione e delle garanzie.
  5. La Commissione stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura per il versamento e i requisiti per il piano dei costi e il conteggio finale.

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