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Allegato 1

732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale

(art. 4)

Definizioni

Nella presente ordinanza, s’intende per:

  1. riscontro : l’accertamento in parti dell’impianto di uno stato che può pregiudicare la sicurezza e che non ha tuttavia portato a un evento;
  2. evento : svolgimento erroneo nell’esercizio di un impianto o in occasione di un trasporto che può pregiudicare la sicurezza;
  3. declassamento: prova dell’esenzione dall’obbligo di licenza e dalla vigilanza secondo l’articolo 106 ORaP1;
  4. manutenzione : tutti i provvedimenti per il mantenimento e il ripristino dello stato previsto e per l’accertamento e la valutazione dello stato attuale di equipaggiamenti e sistemi;
  5. raffreddamento del nocciolo : il trasferimento dell’energia termica del nocciolo del reattore ai sistemi di raffreddamento al fine di evitare di superare la temperatura di riferimento in tutte le parti del nocciolo;
  6. frequenza di danneggiamento del nocciolo : la frequenza annua di danneggiamento del nocciolo del reattore in seguito a incidente, così come calcolata mediante l’analisi probabilistica di sicurezza (APS);
  7. regime di esercizio normale : lo stato dell’impianto entro i limiti di esercizio specificati e conformemente alle prescrizioni vigenti;
  8. classificazione ai fini della sicurezza interna : la suddivisione delle costruzioni, dei sistemi e degli equipaggiamenti di un impianto nucleare in classi di costruzione, di sicurezza e di terremoto sulla base della loro importanza per la sicurezza nucleare interna;
  9. incidente : ogni stato dell’impianto che si discosta dal regime di esercizio normale e che richiede l’intervento di un sistema di sicurezza;
  10. sistema : la combinazione di equipaggiamenti meccanici o elettrici necessari ad assolvere una determinata funzione;
  11. tecnologia : le conoscenze specifiche, in generale non accessibili al pubblico o che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, sotto forma di dati tecnici o di assistenza tecnica, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all’utilizzazione;
  12. Stato partner : Stato che partecipa a misure di controllo internazionali non vincolanti dal profilo del diritto internazionale e sostenute dalla Svizzera.

Footnotes

  1. RS 814.501

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