732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale
Il Dipartimento può modificare gli allegati 2 e 6 in funzione delle decisioni dei regimi di controllo dell’esportazione sostenuti dalla Svizzera e delle raccomandazioni dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.