Per la trattazione di domande per il rilascio di licenze e per l’approvazione di progetti secondo gli articoli 49–63 LENu si applicano di regola i seguenti termini:
- un mese a partire dal ricevimento della domanda completa fino alla trasmissione ai Cantoni e ai servizi federali interessati o fino alla pubblicazione e all’esposizione pubblica della domanda;
- sei mesi dalla conclusione della procedura di istruzione fino alla decisione.