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Art. 55a

732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale

La manipolazione di scorie radioattive immesse nell’ambiente è esentata dall’obbligo di licenza secondo l’articolo 34 capoverso 1 LENu, nel caso di scorie per le quali è prevedibile o è già accertato che:

  1. possano essere immesse nell’ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP1;
  2. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP; o
  3. soddisfino i presupposti per un’esenzione conformemente all’articolo 106 ORaP.

Footnotes

  1. RS 814.501

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