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Art. 27a

732.11OENuFederal Council Ordinance1 feb 2005Fonte originale
  1. L’UFE informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di autorizzazione edilizia trasmettendo l’autorizzazione edilizia e i piani richiesti da swisstopo.
  2. Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:
    1. l’inizio dei lavori; e
    2. il completamento dei lavori.
  3. Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, il titolare dell’autorizzazione trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 24 capoverso 2bisapprovati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 19791sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

Footnotes

  1. RS 700

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