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Allegato 1

730.05OE-EnFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 3 cpv. 1)

Aliquote degli emolumenti

1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione

Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali per i compiti di cui all’articolo 9 capoverso 2 non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:

Franchi
per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m37 000
per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 1 milione di m3ma inferiore a 5 milioni di m310 000
per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m317 000

2.

3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

Gli emolumenti ammontano a:

Franchi
a. Per un’approvazione dei piani
tassa di base1000–8000
supplemento per chilometro di condotta800
b. Per la vigilanza annuale dell’esercizio
tassa di base800
supplemento per chilometro di condotta:80

Le spese dell’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle aliquote usuali nell’economia privata per lavori equivalenti.

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