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Art. 7

730.05OE-EnFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’UFE o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.
  2. Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.

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