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Art. 7

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. La Confederazione esegue i pagamenti ai Cantoni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata proporzionalmente al progredire dei lavori di costruzione e per l’acquisto di terreno al trapasso di proprietà.
  2. L’istanza cantonale competente redige le istruzioni e attribuisce direttamente al servizio dei pagamenti il mandato di pagamento. La Confederazione non si assume oneri bancari o interessi legati alle modalità di pagamento.

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