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Art. 28

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Le risorse disponibili per i contributi generali nel settore stradale sono ripartite tra i Cantoni nel modo seguente: a. 60 per cento secondo la lunghezza delle strade, di cui 1. 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade principali, 2. 30 per cento, secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle altre strade aperte al traffico motorizzato; b. 40 per cento, secondo gli oneri stradali.
  2. Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 1 lettera b avviene in base al modello dell’allegato 5.

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