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Art. 25

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. L’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’accompagnamento e il controllo finanziario dei progetti urgenti in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici.
  2. I contributi e le modalità per i progetti urgenti secondo l’articolo 7 capoverso 1 LFIT sono decisi dall’Ufficio federale competente nel caso di progetti stradali o concordati nel caso di progetti ferroviari.

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