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Art. 15a

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I contributi dei Cantoni volti a compensare le spese supplementari della Confederazione derivanti dall’integrazione di tratti nella rete delle strade nazionali (art. 5 LUMin) sono riportati nell’allegato 6.
  2. La fatturazione di eventuali importi residui di cui la Confederazione è creditrice nei confronti dei Cantoni interessati (art. 5 cpv. 3 lett. b LUMin) compete all’USTRA.

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