Per i seguenti contributi ai Cantoni, la presente legge si applica retroattivamente al momento dell’entrata in vigore degli articoli 36biscapoverso 4 e 36terdella Costituzione federale1:
contributi per l’esercizio e la manutenzione delle strade nazionali (art. 36biscpv. 4 Cost.);
contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale (art. 36tercpv. 1 lett.e Cost.);
contributi ai Cantoni con strade alpine che servono al traffico internazionale e ai Cantoni privi di strade nazionali (art. 36tercpv. 1 lett.f Cost.).
La Confederazione rinuncia ad esigere gli interessi degli importi che, dopo l’entrata in vigore degli articoli 36bise 36terdella Costituzione federale, sono stati anticipati ai Cantoni per salvaguardare i loro diritti acquisiti; le anticipazioni sono imputate sulla riserva.
Footnotes
[CS 1 3; RU 1983 445, 1994 268, 1996 1491]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 83, 86, 131 cpv. 1 lett. e nonché cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
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