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Art. 8

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I piani di sistemazione devono comprendere:
    1. il piano di situazione, di regola in scala 1:25 000;
    2. il profilo longitudinale in scala 1:25 000/2500;
    3. il profilo normale;
    4. il rapporto tecnico;
    5. la stima dei costi.
  2. Durante l’elaborazione del piano di sistemazione deve essere verificato l’impatto sull’economia, l’ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.

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