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Art. 7a

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. La Confederazione chiarisce in sede di pianificazione e progettazione se sono necessari provvedimenti a tutela degli interessi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio. Essa partecipa ai costi dei lavori di esecuzione dei provvedimenti che rientrano nell’ambito di competenza dei Cantoni.
  2. I provvedimenti e la partecipazione ai costi sono definiti nell’ambito del progetto esecutivo.
  3. L’esecuzione dei provvedimenti e la partecipazione definitiva ai costi da parte della Confederazione sono disciplinate in una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone compente e l’USTRA.
  4. Se durante la fase di costruzione si rendono necessari provvedimenti non previsti, segnatamente per reperti archeologici trovati casualmente, il Cantone competente e l’USTRA stipulano una convenzione sulle prestazioni. Essa disciplina in particolare i provvedimenti come anche la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.
  5. Se nei casi di cui ai capoversi 3 e 4 non è stipulata una convenzione, il DATEC decide sulla partecipazione ai costi da parte della Confederazione.
  6. Dopo aver consultato i servizi cantonali, l’USTRA coordina i lavori nell’area permanentemente o temporaneamente necessaria per la costruzione di strade nazionali.

Footnotes

  1. RS 451

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