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Art. 46

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. L’USTRA provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.
  2. Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere coordinate in modo che sia garantita l’efficienza delle strade nazionali e che il numero dei cantieri su una sezione sia ridotto al minimo.

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