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Art. 44

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

Al momento della consegna devono essere disponibili i documenti necessari all’esercizio, alla sorveglianza e alla manutenzione di tutte le opere e le installazioni tecniche.1Essi vanno consegnati all’USTRA.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

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