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Art. 38

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Le seguenti commesse per lavori, forniture e servizi sono oggetto di pubblica gara:
    1. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
    2. 1 le commesse per forniture e servizi a partire da 350 000 franchi.
  2. Possono essere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno:
    1. le commesse edili a partire da 500 000 franchi;
    2. 2 le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.
  3. Le altre commesse possono essere deliberate mediante trattative private.
  4. L’offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l’appalto.
  5. D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca3e il Dipartimento federale delle finanze, il DATEC adegua i valori soglia alle disposizioni dell’Accordo del 15 aprile 19944sugli appalti pubblici (Accordo GATT).5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dellO del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

  4. RS 0.632.231.422

  5. Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

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