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Art. 26

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. e2.1
  2. Se, dopo il deposito dei piani, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d’adattamento, si procede a un deposito suppletivo dei piani solamente se l’ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.2

Footnotes

  1. Abrogati dal n. I 4 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

  2. Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

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