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Art. 19

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. L’USTRA informa il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito alla presentazione di un progetto esecutivo.
  2. Informa tale servizio entro un termine di 20 giorni circa i cambiamenti del progetto esecutivo che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

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