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Art. 12

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti:
    1. il piano d’insieme;
    2. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1:1000;
    3. il profilo longitudinale in scala 1:1000 per le lunghezze e 1:100 per le altezze;
    4. il profilo normale in scala 1:50;
    5. i profili trasversali in scala 1:100;
    6. le dimensioni principali delle opere di costruzione;
    7. il rapporto tecnico comprese le misure complementari;
    8. 1 breve rapporto sul traffico lento, se del caso;
    9. il piano di drenaggio;
    10. il rapporto sull’impatto ambientale, 3atappa;
    11. la stima dei costi;
    12. il piano di espropriazione;
    13. la tabella dei fondi;
    14. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione;
    15. 2 eventuale piano di protezione e scavo per il luogo di ritrovamento di reperti archeologici e paleontologici.
  2. Il DATEC esamina entro dieci giorni se l’incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per parere e pubblicazione.
  3. Il DATEC approva il progetto esecutivo entro sei mesi dalla conclusione della procedura d’istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d’istruzione.

Footnotes

  1. Introdotta dal n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

  2. Introdotta dal n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4603).

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