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Art. 61b

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. L’Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
    1. sono strettamente correlate ai compiti principali;
    2. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
    3. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
  2. Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
  3. I ricavi conseguiti sono destinati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.1

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662;FF 2020 333).

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