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Art. 54

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. Il completamento della rete delle strade nazionali1sottostà all’alta vigilanza della Confederazione.
  2. Ove occorra, il Consiglio federale provvede affinché i Cantoni interessati assumano in comune l’elaborazione dei progetti e i lavori di costruzione.

Footnotes

  1. Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101 ).

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