Torna alla legge

Art. 52

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. Gli impianti temporanei per la premunizione della strada contro gli effetti nocivi degli elementi, costruiti fuori dell’area stradale, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi.
  2. Il danno che ne risulti è risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell’indennità, essa è determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell’articolo 64 LEspr1.2

Footnotes

  1. RS 711

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.