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Art. 38

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. Le maggiori spese di rilottizzazione, cagionate dalla costruzione stradale in regioni bisognevoli di raggruppamento, sono a carico dell’opera stradale. Tutte le spese sono a carico della medesima, se, a cagione della costruzione stradale, si deve procedere a nuove rilottizzazioni, in regioni dove il raggruppamento sia già stato operato, oppure in regioni di colonie.
  2. Il Dipartimento, di concerto con i Dipartimenti federali interessati, risolve in ciascun caso sull’addebitamento delle spese.

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