Torna alla legge

Art. 33

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. Quando sia previsto un raggruppamento di fondi o di foreste, gli avamprogetti del medesimo saranno elaborati, quando sia possibile, insieme con i progetti stradali generali. Essi devono recare segnatamente i confini presumibili del comprensorio, la rete delle vie da costruirvi e le opere idriche più importanti.
  2. Gli avamprogetti sono elaborati dai Cantoni. L’Ufficio, di concerto con l’Ufficio federale delle bonifiche fondiarie1e gli altri servizi federali interessati, ne esercita l’alta vigilanza.

Footnotes

  1. Ora: l’Ufficio federale dell’agricoltura.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.