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Art. 28a

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
    1. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
    2. costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
    3. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
  2. Il Dipartimento può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. Il Dipartimento sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. Il Dipartimento può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
  3. Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

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