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Art. 27a

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.
  2. Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso il Dipartimento.

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