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Art. 25

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. La restrizione della proprietà fondiaria, per effetto degli allineamenti, dà luogo a un’indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d’un’espropriazione.
  2. Il diritto all’indennità e l’ammontare della medesima sono determinati secondo le condizioni al momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà (art. 29).
  3. L’interessato notifica per scritto le sue pretese all’autorità competente entro cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto la restrizione della proprietà.1Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla LEspr2.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349).

  2. RS 711

  3. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

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