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Art. 18

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. La restrizione del diritto di proprietà, per effetto della determinazione di zone riservate, dà luogo a un’indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d’un’espropriazione.
  2. L’interessato notifica per scritto le sue pretese all’autorità competente secondo l’articolo 21.1Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla legge federale del 20 giugno 19302sull’espropriazione (LEspr).3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349).

  2. RS 711

  3. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

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