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Art. 13

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale

I progetti generali sono elaborati dall’Ufficio1, con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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