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Art. 9

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. La derivazione di forza da un Cantone in un altro non può essere limitata se non in quanto ciò sia giustificato dagli interessi pubblici del Cantone esportatore.
  2. In caso di contestazione decide il Dipartimento.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

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