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Art. 7a

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Per adempiere gli obblighi di diritto internazionale della Confederazione, il Dipartimento può, dopo aver sentito i Cantoni e gli interessati, emanare disposizioni per lo sfruttamento di bacini d’accumulazione.
  2. Se questi provvedimenti pregiudicano diritti acquisiti, l’indennità prevista dall’articolo 43 capoverso 2 è a carico dell’ente pubblico titolare del diritto di disposizione.

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