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Art. 62c

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. L’Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
  2. La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 8 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

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