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Art. 56

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Se l’autorità concedente si riservò dei diritti il cui esercizio è connesso con la gestione del concessionario, come sarebbe il diritto di riscatto, la partecipazione agli utili, il ribasso dei prezzi della corrente in proporzione dell’utile netto, si applicheranno per la determinazione di questi diritti, in mancanza di clausole speciali nell’atto di concessione, i principi generali di una buona e saggia amministrazione.
  2. L’autorità concedente ha il diritto di esaminare la gestione del concessionario, in quanto giustifichi di avervi interesse.
  3. Lo stesso diritto le compete anche di fronte ai terzi, quando possa presumersi che col loro aiuto si eludono le condizioni della concessione.

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