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Art. 53

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Il concessionario ha l’obbligo di fornire ai Comuni l’acqua indispensabile ai loro servizi pubblici, in quanto non possano altrimenti procurarsela se non con spese sproporzionate. Però la somministrazione d’acqua non deve pregiudicare seriamente l’utilizzazione della forza idrica.
  2. Gli esercizi dei pompieri devono disturbare il meno possibile il funzionamento dell’impianto.

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